Autore: FCP

  • Trattamento dei Dati Personali.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

     

    LEGGE 31 DICEMBRE 1996 n°675 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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    DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n°196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    Art. 5 Oggetto ed ambito di applicazione

    1 Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato.

    2 Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

    3 Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e’ soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita’ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.

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  • Legge Biagi.

    LEGGE 14 FEBBRAIO 2003  n°30 “Legge Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”

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  • Agenti di Commercio.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

     

    DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124

    “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004.

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    LEGGE 3 MAGGIO 1985, N.204

    “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio.”

    Art. 1.

    Agli effetti della presente legge, l’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.   L’attività di rappresentante di commercio s’intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

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  • Proposte di Legge.

    PROPOSTE DI LEGGE:

     

    XV LEGISLATURA NUOVA DISCIPLINA DELL’EDITORIA E DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO SUL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE EDITORIALE (Levi)

    Art. 1 Finalità generali

    1 La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.

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    XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati LUSETTI, SANZA, PANATTONI, DE LAURENTIIS, BRIGUGLIO

    Art. 1 Attività di intermediazione sulla pubblicità

    1 Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:
    a) la ricerca e l’acquisizione, per conto di terzi, di ogni forma di spazio atto a contenere messaggi che siano diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro compenso, da un inserzionista, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
    b) la pianificazione, per conto proprio o per conto di terzi, dei messaggi di cui alla lettera a);
    c) la valutazione, la gestione e il controllo, per conto proprio o per conto di terzi, degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi di cui alla lettera a).

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    XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 5133 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati DEODATO, GASTALDI, MAZZOCCHI in materia di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio

    Art. 1

    1 All’articolo 5 della legge 3 maggio, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni…

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  • Decreto Correttivo del Codice dei contratti pubblici.

    Contratti di lavori pubblici sotto soglia: avvisi e bandi da pubblicare su almeno due quotidiani.

     

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo correttivo ed integrativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6).

     

    Il decreto modifica, tra l’altro, la normativa sulla pubblicazione degli avvisi e dei bandi per i contratti di lavori pubblici sotto la cosiddetta soglia comunitaria (vedi in materia la nostra circolare n. 31 del 10 maggio 2006). In particolare, gli avvisi e i bandi relativi ai contratti di lavori pubblici di importo compreso tra i 500 mila euro e la soglia comunitaria (pari a 5,278 milioni di euro) devono essere pubblicati “su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori” e non in alternativa, ossia su almeno un quotidiano nazionale ovvero un quotidiano locale come, invece, disponeva originariamente il Codice. Infatti, il punto 2 lettera f) dell’art. 2 del decreto correttivo sostituisce, al comma 5 dell’articolo 122 del Codice, la parola “ovvero” con la parola “e”.

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  • Disciplina del sistema radiotelevisivo e privato.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO:

     

    LEGGE 6 AGOSTO 1990 n°223 (MAMMì) DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO

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    LEGGE QUADRO INQUINAMENTO ACUSTICO 447/1995

    Art. 12 MESSAGGI PUBBLICITARI

    1 All’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (1), dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi”.
    2 La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del Dlgs 25 gennaio 1992, n. 74.

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    DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 n°177 TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

    CAPO IV DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA’

    Art. 37 INTERRUZIONI PUBBLICITARIE

    1 Fermi restando i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche’ ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche’ della sua durata e natura, nonche’ i diritti dei titolari.

    2 Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

    …
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  • Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

    LA LEGGE CHE DISCIPLINA LE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

     

    LEGGE 7 GIUGNO 2000 n. 150 DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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  • Norme per la Tutela della Concorrenza e del Mercato.

    LEGGI CHE DISCIPLINANO LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO:

    LEGGE 10 OTTOBRE 1990 n°287 NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

    Art. 20  Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e l’editoria

    1 [Abrogato]

    [Il comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 287/90 è stato abrogato dall’articolo 1, comma 6, lettera c, n. 9) della legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.” dove è previsto che la commissione per i servizi e i prodotti [della nuova Autorità] … “assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato”.]

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    LEGGE 31 LUGLIO 1997 n°249 “Istituzione dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”

    Art.1 Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni

    6. Le competenze dell’Autorita’ sono cosi’ individuate:

    ) il consiglio:

    1) segnala al Governo l’opportunita’ di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all’evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
    2) garantisce l’applicazione delle norme legislative sull’accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;
    3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell’Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in “Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione”, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
    4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
    5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita’ per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche’ il regolamento sui criteri e sulle modalita’ di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
    6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
    7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita’ ed alla proprieta’ dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita’ stabilite con regolamento;
    8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
    9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l’editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e’ abrogato;
    10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa’ concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l’attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
    11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;
    12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta dall’Autorita’ e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l’altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita’ delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
    13) autorizza i trasferimenti di proprieta’ delle societa’ che esercitano l’attivita’ radiotelevisiva previsti dalla legge;
    14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche’ tutte le altre funzioni dell’Autorita’ non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

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  • Pubblicità Alcolici.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA PUBBLICITA’ DELLE BEVANDE ALCOLICHE:LEGGE 30 MARZO 2001  n°125

    “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001

    Capo III

    DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

    Art. 13.

    (Disposizioni in materia di pubblicità)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell’esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

    2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:

    a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

    b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
    c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.

    3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.

    4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
    5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:

    a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;

    b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori.

    6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

    7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.

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    Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (IAP)

    B) Settori merceologici

    Art. 22 – Bevande alcoliche

    La comunicazione commerciale relativa alle bevande alcoliche non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità. Ciò a tutela dell’interesse primario delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze connesse all’abuso di bevande alcoliche.

    In particolare la comunicazione commerciale deve evitare di:

    • incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato, e quindi dannoso, delle bevande alcoliche;
    • rappresentare situazioni di attaccamento morboso al prodotto e, in generale, di dipendenza dall’alcol o indurre a ritenere che il ricorso all’alcol possa risolvere problemi personali;
    • rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e comunque rappresentare questi ultimi intenti al consumo di alcol;
    • associare la guida di veicoli con l’uso di bevande alcoliche;
    • indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca alla lucidità mentale e all’efficienza fisica e sessuale e che il loro mancato consumo comporti una condizione di inferiorità fisica, psicologica o sociale;
    • rappresentare come valori negativi la sobrietà e l’astensione dal consumo di alcolici;
    • indurre il pubblico a trascurare le differenti modalità di consumo che è necessario considerare in relazione alle caratteristiche dei singoli prodotti e alle condizioni personali del consumatore;
    • utilizzare come tema principale l’elevato grado alcolico di una bevanda

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  • Pubblicità e attività libero professionali.

    Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223″Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006
    (Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio 2006)

    TITOLO I

    MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ,
    PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI

    Art. 2.
    Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali

    1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

    a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

    b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

    c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

    2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

    3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.

    Art. 41.
    Entrata in vigore

    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    LE MODIFICHE AI CODICI DEONTOLOGICI