Autore: FCP

  • Dati stampa Giugno 2011

    Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un calo del -3,5%. In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano un -5,4 % a fatturato e un +3,2% a spazio, con la conseguente diminuizione del prezzo medio. Questo andamento è confermato dai dati relativi alle singole tipologie: La tipologia Commerciale nazionale ha evidenziato un -7,4% a fatturato ed un +1,9% a spazio.

    La tipologia Di Servizio ha segnato un -1,6% a fatturato e un +1.2% a spazio. La tipologia Rubricata ha segnato un calo
    a fatturato
    del -7,2% e a spazio -3,2%.
    La pubblicità Commerciale locale ha ottenuto un -3,3 % a fatturato ed un +4,0% a spazio.

    I quotidiani Free Press nel totale delle tipologie hanno segnato un -19,6% a fatturato e un +2,9% a spazio.
    Il fatturato delle singole tipologie registra un andamento negativo a fatturato sia per la Commerciale Nazionale (-31,0%) che per la Di servizio (-52,2%), mentre la Commerciale Locale cresce a fatturato del +5,3%.

    I periodici hanno segnato un aumento a fatturato +0,1% e un calo a spazio -1,1%.

    I Settimanali hanno segnato un andamento positivo sia a fatturato +1,8% che a spazio +0,5%

    L’andamento dei Mensili e delle Altre Periodicità registra indici negativi a fatturato.

    Tavola 1 Giugno 2011

  • Dati Internet Giugno 2011

    I dati sono relativi esclusivamente alle 2 tipologie Display e Affiliate le quali registrano rispettivamente il +15% per il Display e il+12% per Affiliate con un +14% totale.

    Allegato 1

  • Maggio 2011 – Verbale Riunione 28 giugno 2011 Osservatorio Stampa FCP – Dati maggio 2011

    VERBALE RIUNIONE OSSERVATORIO STAMPA FCP DEL 28 GIUGNO 2011 PER LA CONSEGNA DEI DATI DI MAGGIO 2011.

     

    Presenti:

    Ed. CONDE’ NAST: Lorena Giavoni

    PIEMME: Cristina Perego

    PRS: Francesca Crippa

    PUBLIKOMPASS: Desiree Grunhut

    SOLE 24 ORE SYSTEM: Michela Scuteri e Chiara La Posta

    SPE: Emma Curcio

    SPORTNETWORK: Liliana Barina

    VISIBILIA: Alessandro Rivara

     

    Assenti:

    ALTRIMEDIA: Mauro Politi

    ARCUS MULTIMEDIA: Maria Luisa De Lucia, Marzia Pozzolari

    CAIRO PUBBLICITA’: Mario Cargnelutti, Lorena Cammarota, Cristina Fungone, Mauro Scardigno

    CLASS: Maurizio Guerrieri, Allegra Gallinari, Beatrice Masciocchi

    COMEDI: Daniela Malinverno, Paolo Pozzi

    EDITORIALE DOMUS: Stefania Cappellini, Paola Caravaggio

    EPF COMUNICAZIONE: In attesa di nominativo

    HEARST MAGAZINE ITALIA: Tiziana Fassari, Giuseppe Peracchi

    MANZONI: Giovanni Sanfilippo, Clara Viviani

    MONDADORI PUBBLICITA’: Chiara Colli

    NUMERICA: Vittorio Lanzani, Federica Pederzoli, Elena Rossini

    OPQ: Francesca Mezzetti

    PROMEDIA: Simona Riva

    PUBLIA: Alfonso Puviani

    PUBLIADIGE: Gianluca Tinazzi

    PUBLIEDI: Carlo Donetti, Giovanna Magnani, Federico Rossi

    PUBLIFAST: Antonella Dodaro

    PUBLIRAMA: Michele Ferrando, Rossana Guida

    QUADRATUM: Roberta Carenzi

    RCS: Teresa Sangiovanni, Francesca Conca, Rocco Mancini

    SKY ITALIA: Marco Mornati

    SPM: Caterina Caliri, Danilo Finazzi, Clelia Fontana

     

    Partecipano ai lavori:

    Reply: Chiara Castelli

    Daniela Peduto

     

    Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi

     

    Il giorno martedì  28 giugno 2011 alle ore 11.00, presso la sede FCP in via Cerva 1 a Milano, si è tenuta la riunione dell’Osservatorio Stampa FCP, per la consegna dei dati relativi al mese di maggio  2011.

     

    Chiara Castelli di Reply illustra i dati dell’Osservatorio Stampa relativi al periodo gennaio/maggio 2011. Si riconferma l’andamento negativo dei fatturati di tutte le tipologie di pubblicità della stampa quotidiana, con una crescita del numero di pagine vendute e con una conseguente diminuizione del prezzo medio.

    Nella stampa periodica si conferma un andamento in leggera crescita dei fatturati dei settimanali e un calo sia dei mensili che delle testate ad altre periodicità.

    I gruppi di testate che registrano i trend positivi a fatturato sono:

    • Femminili attualità
    • Femminili moda
    • Automobile
    • Economia
    • Arredamento consumer

     

    Si passa quindi all’approvazione del verbale della riunione del 31 maggio 2011. Esso viene approvato all’unanimità.

    Successivamente Billy Frateschi informa i presenti circa la risposta ricevuta da Sebastiano Melloni di Nielsen a proposito della modalità con cui Nielsen intende fornire i dati delle Concessionarie Auto presenti sulle coste locali dei quotidiani. (All. 1). I presenti esaminano i documenti e dichiarano di non essere d’accordo con quanto fornito. Pertanto decidono di convocare in FCP Alberto Dal Sasso e Sebastiano Melloni di Nielsen per una riunione nella quale verificare  tutti insieme l’effettiva fattibilità secondo le esigenze. Tale riunione verrà comunicata a tutti da Billy Frateschi.

     

     

     

     

    Alle ore 12.30, non essendovi altro da discutere, la riunione ha termine.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Billy Frateschi

    Segretario Generale FCP

     

     

     

    All 1 – FCP Coste Locali Aprile 2011

    Presentazione dati Maggio 2011

     

  • Aprile 2011 – Verbale Riunione 31 maggio 2011 Osservatorio Stampa FCP – Dati aprile 2011

    VERBALE RIUNIONE OSSERVATORIO STAMPA FCP DEL 31 MAGGIO 2011 PER LA CONSEGNA DEI DATI DI APRILE 2011.

     

    Presenti:

    CAIRO PUBBLICITA’: Cristina Fungone

    Ed. CONDE’ NAST: Lorena Giavoni

    MONDADORI PUBBLICITA’: Chiara Colli

    PIEMME: Cristina Perego

    PRS: Francesca Crippa

    PUBLIKOMPASS: Desiree Grunhut

    SOLE 24 ORE SYSTEM: Michela Scuteri

     

    Assenti:

    ALTRIMEDIA: Mauro Politi

    ARCUS MULTIMEDIA: Maria luisa De Lucia, Marzia Pozzolari

    CLASS: Maurizio Guerrieri, Allegra Gallinari, Beatrice Masciocchi

    COMEDI: Daniela Malinverno, Paolo Pozzi

    EDITORIALE DOMUS: Stefania Cappellini, Paola Caravaggio

    EPF COMUNICAZIONE: In attesa di nominativo

    HACHETTE RUSCONI: Tiziana Fassari, Giuseppe Peracchi

    MANZONI: Giovanni Sanfilippo, Clara Viviani

    NUMERICA: Vittorio Lanzani, Federica Pederzoli, Elena Rossini

    OPQ: Francesca Mezzetti

    PROMEDIA: Simona Riva

    PUBLIA: Alfonso Puviani

    PUBLIADIGE: Gianluca Tinazzi

    PUBLIEDI: Carlo Donetti, Giovanna Magnani, Federico Rossi

    PUBLIFAST: Antonella Dodaro

    PUBLIRAMA: Michele Ferrando, Rossana Guida

    QUADRATUM: Roberta Carenzi

    RCS: Teresa Sangiovanni, Francesca Conca, Rocco Mancini

    SKY ITALIA: Marco Mornati

    SPE: Luca De Dominicis, Diletta Cassinis, Emma Curcio, Pierangelo Saraceno

    SPM: Caterina Caliri, Danilo Finazzi, Clelia Fontana

    SPORTNETWORK: Liliana Barina

    VISIBILIA: Alessandro Rivara

     

    Partecipano ai lavori:

    Reply: Chiara Castelli

    Daniela Peduto

     

    Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi

     

    Il giorno martedì  31 maggio 2011 alle ore 11.30, presso la sala riunioni di via Cerva 1 Milano, si è tenuta la riunione dell’Osservatorio Stampa FCP, per la consegna dei dati relativi al mese di aprile  2011.

     

    – Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi chiede notizie relative al servizio “Coste Locali” di Nielsen. Il dischetto che Nielsen invia agli associati continua a contenere l’errore già segnalato a Nielsen e cioè per il settore auto viene ripetuta la ragione sociale del Concessionario locale per ogni cambiamento di soggetto della campagna. Questo non permette di leggere il dato sintetico relativo a quanto ogni Concessionaria locale ha effettuato sulle rispettive testate utilizzate. Billy Frateschi provvederà ad inoltrare un’ulteriore richiesta di modifica a Nielsen.

    Per quanto si riferisce alla sostituzione della testata “Panorama First” con “Panorama Icon” e alla relativa attribuzione di gruppo, viene confermata la decisione di mantenere la testata  “Panorama Icon” nel gruppo “Maschili stili di vita”.

     

    Il verbale della riunione del 4 maggio 2011 viene approvato all’unanimità

     

    Chiara Castelli di Reply illustra i dati relativi al mese di aprile 2011 (All.1).

    I fatturati confermano un andamento generalmente negativo, sia per i quotidiani a pagamento che per quelli Free Press, mentre i settimanali hanno registrato un incremento; i Mensili e le altre Periodicità riconfermano l’andamento negativo.

    Anche i gruppi di testate Periodiche registrano nella maggior parte dei casi dei cali, fanno eccezione:

    • Femminili attualità
    • Femminili moda
    • Automobili
    • Economia
    • Benessere
    • Bambini e ragazzi
    • Nautica

     

    Chiara Castelli comunica che con le dichiarazioni dei mesi di Maggio 2011 i dati dell’anno 2010 verranno consolidati e perciò non si potranno più inserire correzioni

     

    Alle ore 12.30, non essendovi altro da discutere, la riunione ha termine.

     

    Billy Frateschi

    Segretario Generale FCP

     

    All. 1 – Presentazione Dati Aprile 2011

     

     

  • Marzo 2011 – Verbale Riunione 4 maggio 2011 Osservatorio Stampa FCP – Dati marzo 2011

    VERBALE RIUNIONE OSSERVATORIO STAMPA FCP DEL 4 MAGGIO 2011 PER LA CONSEGNA DEI DATI DI MARZO 2011.

     

    Il giorno mercoledì 4 maggio 2011 alle ore 10.00, presso la sala riunioni di via Cerva 1 Milano, si è tenuta la riunione dell’Osservatorio Stampa FCP, per la consegna dei dati relativi al mese di marzo 2011.

    Presenti:

    CAIRO PUBBLICITA’: Cristina Fungone

    Ed. CONDE’ NAST: Lorena Giavoni

    PIEMME: Cristina Perego

    PRS: Francesca Crippa

    PUBLIKOMPASS: Desiree Grunhut

    RCS: Francesca Conca

    SOLE 24 ORE SYSTEM: Chiara La Posta, Michela Scuteri

    SPE: Diletta Cassinis

    SPORTNETWORK: Liliana Barina

     

    Assenti:

    ALTRIMEDIA: Mauro Politi

    ARCUS MULTIMEDIA: Maria Luisa De Lucia, Marzia Pozzolari

    CLASS: Maurizio Guerrieri, Allegra Gallinari, Beatrice Masciocchi

    COMEDI: Daniela Malinverno, Paolo Pozzi

    EDITORIALE DOMUS: Stefania Cappellini, Paola Caravaggio

    EPF COMUNICAZIONE: In attesa di nominativo

    HACHETTE RUSCONI: Tiziana Fassari, Giuseppe Peracchi

    MANZONI: Giovanni Sanfilippo, Clara Viviani

    MONDADORI PUBBLICITA’: Chiara Colli

    NUMERICA: Vittorio Lanzani, Federica Pederzoli, Elena Rossini

    OPQ: Francesca Mezzetti

    PROMEDIA: Simona Riva

    PUBLIA: Alfonso Puviani

    PUBLIADIGE: Gianluca Tinazzi

    PUBLIEDI: Carlo Donetti, Giovanna Magnani, Federico Rossi

    PUBLIFAST: Antonella Dodaro

    PUBLIRAMA: Michele Ferrando, Rossana Guida

    QUADRATUM: Roberta Carenzi

    SKY ITALIA: Marco Mornati

    SPM: Caterina Caliri, Danilo Finazzi, Clelia Fontana

    VISIBILIA: Alessandro Rivara

     

    Partecipano ai lavori:

    Reply: Chiara Castelli

    Daniela Peduto

    Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi

    -Il Segretario Generale FCP Billy Frateschi presenta i dati relativi al mese di marzo 2011 (All.1).

    I fatturati confermano un andamento generalmente negativo, anche se il singolo mese di marzo 2011 ha segnato delle negatività meno elevate di quelle dei mesi di gennaio e febbraio 2011 sia per i quotidiani a pagamento che per i mensili.

    La Free Press ha registrato cali molto significativi.

    I settimanali e le testate periodiche con altre periodicità hanno registrato un trend in crescita per il mese di marzo 2011, che ha prodotto un andamento positivo sul trimestre gennaio/marzo 2011.

    I gruppi di testate periodiche che hanno segnato un trend in crescita sono 7:

    • Femminili attualità
    • Femminili moda
    • Automobili
    • Economia
    • Benessere
    • Bambini e ragazzi
    • Alti femminili

    Tutti gli altri 16 gruppi segnano o cali o stazionarietà.

    I gruppi in crescita rappresentano il 65.5% del fatturato totale.

     

    – Tutti i presenti all’unanimità approvano il verbale della riunione operativa del 30 marzo 2011.

     

    – Billy Frateschi informa che ha avuto luogo il 19 aprile 2011 la prima riunione del tavolo di lavoro “Tablets”. Le posizioni dei vari partecipanti sono divise tra la maggioranza degli editori di carta stampata, che ritengono i fatturati pubblicitari su “Tablets” da attribuirsi all’Osservatorio stampa FCP e invece, le Concessionarie di Internet che intendono questi fatturati appartenenti all’Osservatorio FCP-Assointernet. Il problema è stato dibattuto a lungo e si è concordata una prossima riunione per Martedì 14 giugno 2011.

    Viene ribadito che le dichiarazioni relative ai fatturati su “Tablets” devono essere inviate dai rispettivi interessati a Reply, con le modalità con cui ciascuno di loro ritiene più opportuno aziendalmente, fermo restando che queste informazioni devono essere un “di cui” di quanto contenuto nelle dichiarazioni inviate ai rispettivi Osservatori interessati. Reply ha comunicato che alcuni editori, oltre a dichiarare i dati di fatturato, dichiarano anche gli spazi, questo appare strano, poiché, per i “Tablets” non dovrebbero esserci spazi attribuiti e pertanto, a questo proposito, Reply effettuerà un controllo presso le Concessionarie interessate.

     

    – Per quanto si riferisce al nuovo servizio “Giustificativi Periodici” siamo in attesa di alcune risposte e si prevede che il servizio possa partire a Dicembre 2011 o a Gennaio 2012.

     

    – La nuova Concessionaria di Yacht & Sail è: Milano Fashion Media. Billy Frateschi li ha contattati e attendiamo una loro risposta per la partecipazione all’Associazione FCP e all’Osservatorio Stampa FCP. Per il momento la testata è stata tolta e il gruppo nautica rimane composto dalle altre testate rilevate.

     

    – Per quanto si riferisce al servizio Nielsen Rilevamento Coste Locali, gli Associati controlleranno che il dischetto relativo al mese di marzo 2011 sia corretto nell’attribuzione delle ragioni sociali delle Concessionarie di automobili rilevate, come richiesto a Nielsen. Il contratto scadrà a dicembre 2011 e per quella data si dovrà stabilire l’interesse delle Concessionarie al mantenimento di questo servizio e della relativa spesa sostenuta.

     

     

     

     

    Alle ore 11.45, non essendovi altro da discutere, la riunione ha termine.

     

     

     

     

    Billy Frateschi

    Segretario Generale FCP

    Allegato 1 – Presentazione Dati Marzo 2011

     

     

  • Comunicazione Politica – Elezioni e Trattamento Fiscale.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO I MEZZI DI COMUNICAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA COMUNICAZIONE POLITICA:

     

    LEGGE 10 DICEMBRE 1993 n°515 DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L’ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA

    Art. 1 ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

    1 NON OLTRE IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALL’INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DETTA ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO LE PRESCRIZIONI NECESSARIE A GARANTIRE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ FRA LORO, IDONEI SPAZI DI PROPAGANDA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO…

    2 [GLI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI, I TITOLARI DI CONCESSIONI E DI AUTORIZZAZIONI RADIOTELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE O LOCALE NONCHÉ TUTTI COLORO CHE ESERCITANO IN QUALUNQUE AMBITO ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA I QUALI INTENDANO DIFFONDERE O TRASMETTERE A QUALSIASI TITOLO PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEVONO DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE SULLE TESTATE EDITE O NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA… Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.. ]

    3 [ IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA DEFINISCE LE REGOLE ALLE QUALI I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 2 DEBBONO ATTENERSI PER ASSICURARE L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELLE CONCRETE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA, NONCHÉ LE REGOLE ATTE AD ASSICURARE IL CONCRETO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL’ULTIMO PERIODO DEL COMMA 2. IL GARANTE DEFINISCE ALTRESÌ, AVUTO RIGUARDO AI PREZZI CORRENTEMENTE PRATICATI PER LA CESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI, I CRITERI DI DETERMINAZIONE ED I LIMITI MASSIMI DELLE TARIFFE PER L’ACCESSO AGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE.Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.. ]

    Art. 2 PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO STAMPA E RADIOTELEVISIVA

    1 DALLA MEDESIMA DATA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, È VIETATA LA PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI O PERIODICI, SPOT PUBBLICITARI E OGNI ALTRA FORMA DI TRASMISSIONE PUBBLICITARIA RADIOTELEVISIVA. NON RIENTRANO NEL DIVIETO:

    a) GLI ANNUNCI DI DIBATTITI, TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE, DISCORSI;

    b) LE PUBBLICAZIONI O LE TRASMISSIONI DESTINATE ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE LISTE, DEI GRUPPI DI CANDIDATI E DEI CANDIDATI;

    c) LE PUBBLICAZIONI O LE TRASMISSIONI DI CONFRONTO TRA PIÙ CANDIDATI.

    2 DALLA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E VIETATA QUALSIASI FORMA DI PROPAGANDA, COMPRESA QUELLA EFFETTUATA ATTRAVERSO GIORNALI E SPOT TELEVISIVI.

    3 LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 1 E DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AGLI ORGANI UFFICIALI DI STAMPA E RADIOFONICI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI E ALLE STAMPE ELETTORALI DI LISTE, GRUPPI DI CANDIDATI E CANDIDATI IMPEGNATI NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

    Art. 18 AGEVOLAZIONI FISCALI

    1 PER IL MATERIALE TIPOGRAFICO, ATTINENTE ALLE CAMPAGNE ELETTORALI, COMMISSIONATO DAI PARTITI E DAI MOVIMENTI, DALLE LISTE DI CANDIDATI E DAI CANDIDATI SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA DEL 4 PER CENTO.

    2 NEL NUMERO 18) DELLA TABELLA A, PARTE II, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE PAROLE: “MATERIALE TIPOGRAFICO, ATTINENTE LE CAMPAGNE ELETTORALI”.

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    LEGGE 31 DICEMBRE 1996 n°672 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

    Art. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, n. 515

    1 Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: “deve essere trasmessa”, sono inserite le seguenti: “entro tre mesi dalla proclamazione”;
    b) all’articolo 7, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di tre mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione”;
    c) all’articolo 14 e’ abrogato il comma 5;
    d) all’articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: “Collegio”, e’ inserita la seguente: “regionale”;
    e) all’articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: “proclamato eletto”.

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    LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 n°28 DISPOSIZIONI PER LA PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

    Art. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

    1 La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

    2 La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

    Art. 2 COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA

    1 Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.

    2 S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione…

    Art. 7 MESSAGGI POLITICI ELETTORALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI

    1  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità.

    2 Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

    a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

    b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

    c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

    3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

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    LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 n°313 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

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    LEGGE 8 APRILE 2004 n°90 NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2004

    Art. 3 PARI OPPORTUNITA’

    2 Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

    3 La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

    ART. 7 MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 n°515

    1 Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “attinente alle campagne elettorali, commissionato” sono sostituite dalle seguenti: “inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati”. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2 All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

    3 Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

    SCARICA IL TESTO INTEGRALE>>

     

     

    LEGGI E DELIBERE AD HOC PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI:

     

    DELIBERA n° 42/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature LINK>>

     

    DELIBERA n° 33/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008 LINK>>

     

    DELIBERA n°34/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonche’ per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008 LINK>>

     

    DELIBERA n° 57/07/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d’Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007 LINK>>

     

    AUTORITA‘ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Roma, 7 maggio 1999 Prot. n. 1677/A99

    Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi della Regione Emilia-Romagna

    Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 515/93 sull’accesso ai mezzi di informazione, sulla propaganda elettorale e sul divieto di pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni per le elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e per le altre consultazioni popolari indicate nell’art. 20 della legge stessa, prendono specificamente in considerazione forme espressive della comunicazione politica che si attuano attraverso determinati mezzi : stampa, quotidiana e periodica, emittenti radiotelevisive.

    Ugualmente riferita a specifici mezzi è la seconda parte del comma 1 dell’art. 29 della legge 81/93 sulle elezioni amministrative.

    Tali disposizioni, limitative di alcune forme di manifestazione del pensiero (a salvaguardia di altri principi di valenza costituzionale, quali la libertà di scelta degli elettori e la democraticità della competizione elettorale; v. Cassaz. 478/98), non appaiono suscettibili di integrazione analogica con riguardo a forme di comunicazione che si avvalgono di mezzi diversi, in particolare di Internet, che costituisce un mezzo autonomo e con proprie caratteristiche del tutto peculiari, distinto dalla stampa e dalla radiotelevisione.

    Discordo diverso sembra potersi fare con riguardo alla disposizione dell’art. 6 della legge 515/93, concernente i limiti temporali e le modalità di “diffusione e pubblicazione” dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Questa norma, infatti, formulata in termini generali e riferita direttamente all’attività di “diffusione e pubblicazione” di un certo tipo di notizie, sembra estendersi a qualsiasi mezzo attraverso il quale possa esercitarsi, con contemporaneità nei confronti di un pubblico indistinto, detta attività comunicativa.

    Fermo il limite relativo alla diffusione dei sondaggi, deve quindi esprimersi apprezzamento per la disciplina che il Comune di Bologna intende dare, nel periodo elettorale, ai siti Internet da esso controllati, in attuazione dei principi di pari opportunità dei competitori e di corretta rappresentazione delle diverse opinioni dei medesimi, che sono a fondamento di un sistema democratico

    IL PRESIDENTE

    Enzo Cheli

    Note:

    (1) Il testo e’ stato riprodotto con la collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.

     

  • Pubblicità Comparativa e Pubblicità Ingannevole.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ COMPARATIVA E CHE TUTELANO DALLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE:

     

    DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992 n°74 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67 e dalla legge 6 aprile 2005, n.49) Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

    Art. 1. Finalità

    1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
    2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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    DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000  n°67 “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa”

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    DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 n°274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” (ABROGATO! DALLA LEGGE 6 APRILE 2005 n°49)

    Art. 4. Competenza per materia

    1 Il giudice di pace e’ competente:

    …

    p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante “Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita’ ingannevole”

     

    LEGGE 6 APRILE 2005 n°49 “Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione” pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 86 del 14 aprile 2005

     

     

    Art. 1.

    1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    «6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
    c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    «9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
    d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
    «10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
    e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità».

    Art. 2.

    1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

    DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005  n° 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”

    Capo II CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ Sezione I Pubblicità ingannevole e comparativa

    Art. 19.Finalità

    1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

    2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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  • Pubblicità Giochi e Scommesse.

    LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ DI GIOCHI E SCOMMESSE:

     

    LEGGE 14 MAGGIO 2005 n°80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.”

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    DECRETO 31 MAGGIO 2002 “Norme disciplinanti l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.” Ministero dell’economia e delle finanze.

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  • Pubblicità Prodotti da fumo.

    DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2004 n° 300 “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004.

    Art. 2 Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell’informazione

    2 La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

    3 E’ vietata la pubblicità nei servizi della società dell’informazione.

    Art. 3 Pubblicità radiofonica

    1 E’ vietata la pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

    2 I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

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    DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1998 n° 283 “Istituzione dell’Ente tabacchi italiani”

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  • Pubblicità Sanitaria.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA (LE MODIFICHE APPORTATE NEL 2006 HANNO DIFATTO CAMBIATO RADICALMENTE LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA VEDI “PUBBLICITA’ E ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI”):

     

     

    LEGGE 14 OTTOBRE 1999  n° 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria “. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 Ottobre 1999

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    LEGGE 26 FEBBRAIO 1999  n° 42

    “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 Marzo 1999

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    DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 1994  n° 657

    “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria”. Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30 novembre 1994, n. 280.

    Articolo 1 – Finalità

    1.Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

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    LEGGE 5 FEBBRAIO 1992  n° 175

    “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 29 Febbraio 1992

    Art. 1.

    1 La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.

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