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  • Pubblicità Comparativa e Pubblicità Ingannevole.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ COMPARATIVA E CHE TUTELANO DALLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE:

     

    DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992 n°74 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67 e dalla legge 6 aprile 2005, n.49) Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

    Art. 1. Finalità

    1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
    2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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    DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000  n°67 “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa”

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    DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 n°274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” (ABROGATO! DALLA LEGGE 6 APRILE 2005 n°49)

    Art. 4. Competenza per materia

    1 Il giudice di pace e’ competente:

    …

    p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante “Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita’ ingannevole”

     

    LEGGE 6 APRILE 2005 n°49 “Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione” pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 86 del 14 aprile 2005

     

     

    Art. 1.

    1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    «6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
    c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    «9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
    d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
    «10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
    e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità».

    Art. 2.

    1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

    DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005  n° 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”

    Capo II CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ Sezione I Pubblicità ingannevole e comparativa

    Art. 19.Finalità

    1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

    2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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  • Pubblicità Giochi e Scommesse.

    LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ DI GIOCHI E SCOMMESSE:

     

    LEGGE 14 MAGGIO 2005 n°80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.”

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    DECRETO 31 MAGGIO 2002 “Norme disciplinanti l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.” Ministero dell’economia e delle finanze.

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  • Pubblicità Prodotti da fumo.

    DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2004 n° 300 “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004.

    Art. 2 Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell’informazione

    2 La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

    3 E’ vietata la pubblicità nei servizi della società dell’informazione.

    Art. 3 Pubblicità radiofonica

    1 E’ vietata la pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

    2 I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

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    DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1998 n° 283 “Istituzione dell’Ente tabacchi italiani”

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  • Pubblicità Sanitaria.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA (LE MODIFICHE APPORTATE NEL 2006 HANNO DIFATTO CAMBIATO RADICALMENTE LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA VEDI “PUBBLICITA’ E ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI”):

     

     

    LEGGE 14 OTTOBRE 1999  n° 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria “. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 Ottobre 1999

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    LEGGE 26 FEBBRAIO 1999  n° 42

    “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 Marzo 1999

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    DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 1994  n° 657

    “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria”. Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30 novembre 1994, n. 280.

    Articolo 1 – Finalità

    1.Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

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    LEGGE 5 FEBBRAIO 1992  n° 175

    “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 29 Febbraio 1992

    Art. 1.

    1 La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.

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  • Trattamento dei Dati Personali.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

     

    LEGGE 31 DICEMBRE 1996 n°675 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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    DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n°196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    Art. 5 Oggetto ed ambito di applicazione

    1 Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato.

    2 Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

    3 Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e’ soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita’ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.

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  • Legge Biagi.

    LEGGE 14 FEBBRAIO 2003  n°30 “Legge Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”

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  • Agenti di Commercio.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

     

    DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124

    “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004.

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    LEGGE 3 MAGGIO 1985, N.204

    “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio.”

    Art. 1.

    Agli effetti della presente legge, l’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.   L’attività di rappresentante di commercio s’intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

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  • Proposte di Legge.

    PROPOSTE DI LEGGE:

     

    XV LEGISLATURA NUOVA DISCIPLINA DELL’EDITORIA E DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO SUL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE EDITORIALE (Levi)

    Art. 1 Finalità generali

    1 La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.

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    XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati LUSETTI, SANZA, PANATTONI, DE LAURENTIIS, BRIGUGLIO

    Art. 1 Attività di intermediazione sulla pubblicità

    1 Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:
    a) la ricerca e l’acquisizione, per conto di terzi, di ogni forma di spazio atto a contenere messaggi che siano diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro compenso, da un inserzionista, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
    b) la pianificazione, per conto proprio o per conto di terzi, dei messaggi di cui alla lettera a);
    c) la valutazione, la gestione e il controllo, per conto proprio o per conto di terzi, degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi di cui alla lettera a).

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    XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 5133 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati DEODATO, GASTALDI, MAZZOCCHI in materia di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio

    Art. 1

    1 All’articolo 5 della legge 3 maggio, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni…

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  • Decreto Correttivo del Codice dei contratti pubblici.

    Contratti di lavori pubblici sotto soglia: avvisi e bandi da pubblicare su almeno due quotidiani.

     

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo correttivo ed integrativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6).

     

    Il decreto modifica, tra l’altro, la normativa sulla pubblicazione degli avvisi e dei bandi per i contratti di lavori pubblici sotto la cosiddetta soglia comunitaria (vedi in materia la nostra circolare n. 31 del 10 maggio 2006). In particolare, gli avvisi e i bandi relativi ai contratti di lavori pubblici di importo compreso tra i 500 mila euro e la soglia comunitaria (pari a 5,278 milioni di euro) devono essere pubblicati “su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori” e non in alternativa, ossia su almeno un quotidiano nazionale ovvero un quotidiano locale come, invece, disponeva originariamente il Codice. Infatti, il punto 2 lettera f) dell’art. 2 del decreto correttivo sostituisce, al comma 5 dell’articolo 122 del Codice, la parola “ovvero” con la parola “e”.

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  • Disciplina del sistema radiotelevisivo e privato.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO IL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO:

     

    LEGGE 6 AGOSTO 1990 n°223 (MAMMì) DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO

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    LEGGE QUADRO INQUINAMENTO ACUSTICO 447/1995

    Art. 12 MESSAGGI PUBBLICITARI

    1 All’articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (1), dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi”.
    2 La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del Dlgs 25 gennaio 1992, n. 74.

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    DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005 n°177 TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

    CAPO IV DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA’

    Art. 37 INTERRUZIONI PUBBLICITARIE

    1 Fermi restando i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 26, la pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purche’ ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche’ della sua durata e natura, nonche’ i diritti dei titolari.

    2 Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

    …
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