Categoria: Normative

  • Comunicazione Politica – Elezioni e Trattamento Fiscale.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO I MEZZI DI COMUNICAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E IL TRATTAMENTO FISCALE DELLA COMUNICAZIONE POLITICA:

     

    LEGGE 10 DICEMBRE 1993 n°515 DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L’ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA

    Art. 1 ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

    1 NON OLTRE IL QUINTO GIORNO SUCCESSIVO ALL’INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI DETTA ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO LE PRESCRIZIONI NECESSARIE A GARANTIRE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ FRA LORO, IDONEI SPAZI DI PROPAGANDA NELL’AMBITO DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO…

    2 [GLI EDITORI DI QUOTIDIANI E PERIODICI, I TITOLARI DI CONCESSIONI E DI AUTORIZZAZIONI RADIOTELEVISIVE IN AMBITO NAZIONALE O LOCALE NONCHÉ TUTTI COLORO CHE ESERCITANO IN QUALUNQUE AMBITO ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA I QUALI INTENDANO DIFFONDERE O TRASMETTERE A QUALSIASI TITOLO PROPAGANDA ELETTORALE NEI TRENTA GIORNI PRECEDENTI LA DATA DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DEVONO DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE SULLE TESTATE EDITE O NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE RADIOTELEVISIVA… Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.. ]

    3 [ IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L’EDITORIA DEFINISCE LE REGOLE ALLE QUALI I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 2 DEBBONO ATTENERSI PER ASSICURARE L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ NELLE CONCRETE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA, NONCHÉ LE REGOLE ATTE AD ASSICURARE IL CONCRETO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL’ULTIMO PERIODO DEL COMMA 2. IL GARANTE DEFINISCE ALTRESÌ, AVUTO RIGUARDO AI PREZZI CORRENTEMENTE PRATICATI PER LA CESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI, I CRITERI DI DETERMINAZIONE ED I LIMITI MASSIMI DELLE TARIFFE PER L’ACCESSO AGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE.Comma abrogato dall’art. 13, L. 22 febbraio 2000, n. 28.. ]

    Art. 2 PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO STAMPA E RADIOTELEVISIVA

    1 DALLA MEDESIMA DATA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, È VIETATA LA PROPAGANDA ELETTORALE A MEZZO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE SU QUOTIDIANI O PERIODICI, SPOT PUBBLICITARI E OGNI ALTRA FORMA DI TRASMISSIONE PUBBLICITARIA RADIOTELEVISIVA. NON RIENTRANO NEL DIVIETO:

    a) GLI ANNUNCI DI DIBATTITI, TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE, DISCORSI;

    b) LE PUBBLICAZIONI O LE TRASMISSIONI DESTINATE ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DELLE LISTE, DEI GRUPPI DI CANDIDATI E DEI CANDIDATI;

    c) LE PUBBLICAZIONI O LE TRASMISSIONI DI CONFRONTO TRA PIÙ CANDIDATI.

    2 DALLA CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE E VIETATA QUALSIASI FORMA DI PROPAGANDA, COMPRESA QUELLA EFFETTUATA ATTRAVERSO GIORNALI E SPOT TELEVISIVI.

    3 LE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 1 E DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO AGLI ORGANI UFFICIALI DI STAMPA E RADIOFONICI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI E ALLE STAMPE ELETTORALI DI LISTE, GRUPPI DI CANDIDATI E CANDIDATI IMPEGNATI NELLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

    Art. 18 AGEVOLAZIONI FISCALI

    1 PER IL MATERIALE TIPOGRAFICO, ATTINENTE ALLE CAMPAGNE ELETTORALI, COMMISSIONATO DAI PARTITI E DAI MOVIMENTI, DALLE LISTE DI CANDIDATI E DAI CANDIDATI SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA DEL 4 PER CENTO.

    2 NEL NUMERO 18) DELLA TABELLA A, PARTE II, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633, SONO AGGIUNTE, IN FINE, LE PAROLE: “MATERIALE TIPOGRAFICO, ATTINENTE LE CAMPAGNE ELETTORALI”.

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    LEGGE 31 DICEMBRE 1996 n°672 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

    Art. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, n. 515

    1 Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 7, comma 6, primo periodo, dopo le parole: “deve essere trasmessa”, sono inserite le seguenti: “entro tre mesi dalla proclamazione”;
    b) all’articolo 7, comma 7, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di tre mesi decorre dalla data dell’ultima proclamazione”;
    c) all’articolo 14 e’ abrogato il comma 5;
    d) all’articolo 15, commi 5 e 10, dopo la parola: “Collegio”, e’ inserita la seguente: “regionale”;
    e) all’articolo 15, comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: “proclamato eletto”.

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    LEGGE 22 FEBBRAIO 2000 n°28 DISPOSIZIONI PER LA PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA

    Art. 1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

    1 La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

    2 La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

    Art. 2 COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA

    1 Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica.

    2 S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione…

    Art. 7 MESSAGGI POLITICI ELETTORALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI

    1  Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l’accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall’Autorità.

    2 Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

    a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

    b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

    c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

    3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

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    LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 n°313 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI

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    LEGGE 8 APRILE 2004 n°90 NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2004

    Art. 3 PARI OPPORTUNITA’

    2 Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

    3 La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

    ART. 7 MODIFICA DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993 n°515

    1 Al comma 1 dell’articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “attinente alle campagne elettorali, commissionato” sono sostituite dalle seguenti: “inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati”. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2 All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

    3 Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

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    LEGGI E DELIBERE AD HOC PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI:

     

    DELIBERA n° 42/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nella fase successiva alla presentazione delle candidature LINK>>

     

    DELIBERA n° 33/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica fissate per i giorni 13 e 14 aprile 2008 LINK>>

     

    DELIBERA n°34/08/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e dell’Assemblea della Regione Sicilia, per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 13 e 14 aprile 2008, nonche’ per le elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta indette per il giorno 25 maggio 2008 LINK>>

     

    DELIBERA n° 57/07/CSP Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d’Aosta indette per il giorno 20 maggio 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007 LINK>>

     

    AUTORITA‘ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Roma, 7 maggio 1999 Prot. n. 1677/A99

    Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi della Regione Emilia-Romagna

    Le disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 515/93 sull’accesso ai mezzi di informazione, sulla propaganda elettorale e sul divieto di pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni per le elezioni alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica e per le altre consultazioni popolari indicate nell’art. 20 della legge stessa, prendono specificamente in considerazione forme espressive della comunicazione politica che si attuano attraverso determinati mezzi : stampa, quotidiana e periodica, emittenti radiotelevisive.

    Ugualmente riferita a specifici mezzi è la seconda parte del comma 1 dell’art. 29 della legge 81/93 sulle elezioni amministrative.

    Tali disposizioni, limitative di alcune forme di manifestazione del pensiero (a salvaguardia di altri principi di valenza costituzionale, quali la libertà di scelta degli elettori e la democraticità della competizione elettorale; v. Cassaz. 478/98), non appaiono suscettibili di integrazione analogica con riguardo a forme di comunicazione che si avvalgono di mezzi diversi, in particolare di Internet, che costituisce un mezzo autonomo e con proprie caratteristiche del tutto peculiari, distinto dalla stampa e dalla radiotelevisione.

    Discordo diverso sembra potersi fare con riguardo alla disposizione dell’art. 6 della legge 515/93, concernente i limiti temporali e le modalità di “diffusione e pubblicazione” dei sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. Questa norma, infatti, formulata in termini generali e riferita direttamente all’attività di “diffusione e pubblicazione” di un certo tipo di notizie, sembra estendersi a qualsiasi mezzo attraverso il quale possa esercitarsi, con contemporaneità nei confronti di un pubblico indistinto, detta attività comunicativa.

    Fermo il limite relativo alla diffusione dei sondaggi, deve quindi esprimersi apprezzamento per la disciplina che il Comune di Bologna intende dare, nel periodo elettorale, ai siti Internet da esso controllati, in attuazione dei principi di pari opportunità dei competitori e di corretta rappresentazione delle diverse opinioni dei medesimi, che sono a fondamento di un sistema democratico

    IL PRESIDENTE

    Enzo Cheli

    Note:

    (1) Il testo e’ stato riprodotto con la collaborazione della signora Marisa Albanese, del Comune di Bologna.

     

  • Pubblicità Comparativa e Pubblicità Ingannevole.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ COMPARATIVA E CHE TUTELANO DALLA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE:

     

    DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992 n°74 (come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.67 e dalla legge 6 aprile 2005, n.49) Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa

    Art. 1. Finalità

    1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
    2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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    DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 2000  n°67 “Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita’ ingannevole e comparativa”

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    DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 n°274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” (ABROGATO! DALLA LEGGE 6 APRILE 2005 n°49)

    Art. 4. Competenza per materia

    1 Il giudice di pace e’ competente:

    …

    p) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante “Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicita’ ingannevole”

     

    LEGGE 6 APRILE 2005 n°49 “Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione” pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 86 del 14 aprile 2005

     

     

    Art. 1.

    1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    «6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro»;
    c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
    «9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni»;
    d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
    «10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro»;
    e) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità».

    Art. 2.

    1. La lettera p) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è abrogata.

    DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005  n° 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”

    Capo II CARATTERI DELLA PUBBLICITÀ Sezione I Pubblicità ingannevole e comparativa

    Art. 19.Finalità

    1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonche’ di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

    2. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

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  • Pubblicità Giochi e Scommesse.

    LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ DI GIOCHI E SCOMMESSE:

     

    LEGGE 14 MAGGIO 2005 n°80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.”

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    DECRETO 31 MAGGIO 2002 “Norme disciplinanti l’accettazione telefonica e telematica delle scommesse sportive, in attuazione del decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156.” Ministero dell’economia e delle finanze.

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  • Pubblicità Prodotti da fumo.

    DECRETO LEGISLATIVO 16 DICEMBRE 2004 n° 300 “Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.” Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004.

    Art. 2 Pubblicità a mezzo stampa e mediante i servizi della società dell’informazione

    2 La pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunità europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

    3 E’ vietata la pubblicità nei servizi della società dell’informazione.

    Art. 3 Pubblicità radiofonica

    1 E’ vietata la pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

    2 I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attività consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

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    DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1998 n° 283 “Istituzione dell’Ente tabacchi italiani”

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  • Pubblicità Sanitaria.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA (LE MODIFICHE APPORTATE NEL 2006 HANNO DIFATTO CAMBIATO RADICALMENTE LE CONDIZIONI DI LICEITA’ DELLA PUBBLICITA’ SANITARIA VEDI “PUBBLICITA’ E ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI”):

     

     

    LEGGE 14 OTTOBRE 1999  n° 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria “. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 Ottobre 1999

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    LEGGE 26 FEBBRAIO 1999  n° 42

    “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 Marzo 1999

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    DECRETO MINISTERIALE 16 SETTEMBRE 1994  n° 657

    “Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria”. Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30 novembre 1994, n. 280.

    Articolo 1 – Finalità

    1.Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.

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    LEGGE 5 FEBBRAIO 1992  n° 175

    “Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.50 del 29 Febbraio 1992

    Art. 1.

    1 La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.

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  • Trattamento dei Dati Personali.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

     

    LEGGE 31 DICEMBRE 1996 n°675 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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    DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 n°196 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    Art. 5 Oggetto ed ambito di applicazione

    1 Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranita’ dello Stato.

    2 Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e’ stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell’applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

    3 Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e’ soggetto all’applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita’ e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31.

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  • Legge Biagi.

    LEGGE 14 FEBBRAIO 2003  n°30 “Legge Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”

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  • Agenti di Commercio.

    LE LEGGI CHE DISCIPLINANO L’ATTIVITA’ DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

     

    DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124

    “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2004.

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    LEGGE 3 MAGGIO 1985, N.204

    “Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio.”

    Art. 1.

    Agli effetti della presente legge, l’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.   L’attività di rappresentante di commercio s’intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

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  • Proposte di Legge.

    PROPOSTE DI LEGGE:

     

    XV LEGISLATURA NUOVA DISCIPLINA DELL’EDITORIA E DELEGA AL GOVERNO PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO SUL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE NEL SETTORE EDITORIALE (Levi)

    Art. 1 Finalità generali

    1 La disciplina prevista dalla presente legge in tema di editoria quotidiana, periodica e libraria ha per scopo la tutela e la promozione del principio del pluralismo dell’informazione affermato dall’articolo 21 della Costituzione e inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati.

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    XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 3055 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati LUSETTI, SANZA, PANATTONI, DE LAURENTIIS, BRIGUGLIO

    Art. 1 Attività di intermediazione sulla pubblicità

    1 Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:
    a) la ricerca e l’acquisizione, per conto di terzi, di ogni forma di spazio atto a contenere messaggi che siano diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro compenso, da un inserzionista, nell’ambito di un’attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
    b) la pianificazione, per conto proprio o per conto di terzi, dei messaggi di cui alla lettera a);
    c) la valutazione, la gestione e il controllo, per conto proprio o per conto di terzi, degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi di cui alla lettera a).

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    XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 5133 PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati DEODATO, GASTALDI, MAZZOCCHI in materia di iscrizione degli agenti e rappresentanti di commercio

    Art. 1

    1 All’articolo 5 della legge 3 maggio, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni…

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  • Decreto Correttivo del Codice dei contratti pubblici.

    Contratti di lavori pubblici sotto soglia: avvisi e bandi da pubblicare su almeno due quotidiani.

     

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 è stato pubblicato il decreto legislativo correttivo ed integrativo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6).

     

    Il decreto modifica, tra l’altro, la normativa sulla pubblicazione degli avvisi e dei bandi per i contratti di lavori pubblici sotto la cosiddetta soglia comunitaria (vedi in materia la nostra circolare n. 31 del 10 maggio 2006). In particolare, gli avvisi e i bandi relativi ai contratti di lavori pubblici di importo compreso tra i 500 mila euro e la soglia comunitaria (pari a 5,278 milioni di euro) devono essere pubblicati “su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori” e non in alternativa, ossia su almeno un quotidiano nazionale ovvero un quotidiano locale come, invece, disponeva originariamente il Codice. Infatti, il punto 2 lettera f) dell’art. 2 del decreto correttivo sostituisce, al comma 5 dell’articolo 122 del Codice, la parola “ovvero” con la parola “e”.

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