Categoria: Normative

  • RIFINANZIAMENTO DEGLI INCENTIVI FISCALI ALLA PUBBLICITÀ INCREMENTALE SU QUOTIDIANI E PERIODICI

    FIEG comunica:

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019 (leggi anche le FAQ) è stata pubblicata la Legge 8 agosto 2019, n. 81, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.”

    L’articolo 3-bis del Decreto legge – introdotto nel corso dell’esame parlamentare – interviene sulla disciplina del credito d’imposta per investimenti incrementali sulla stampa quotidiana e periodica previsti dall’articolo 57-bis del decreto-legge n.50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017).
    Il suddetto articolo introduce una disposizione – richiesta ripetutamente dalla Fieg – che assicura, per il 2019 e gli anni seguenti, la copertura degli oneri necessari per la concessione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radiotelevisive locali.

    La norma stabilisce che gli investitori pubblicitari (imprese, liberi professionisti ed enti non commerciali) potranno presentare le domande per l’accesso al credito d’imposta, relativo agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel corso del 2019, dal 1° al 31 ottobre di quest’anno.

    In particolare, si superano i problemi connessi alla previsione dello stanziamento esclusivamente per gli anni 2017 e 2018: a decorrere dal 2019, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’imposta si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione. Il limite complessivo delle risorse disponibili, che costituisce tetto di spesa, è determinato annualmente con il DPCM di riparto del suddetto Fondo, da emanare entro il mese di marzo di ogni anno.

    Inoltre, la disposizione riformula la misura dell’incentivo: a partire dal 2019, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti previsti per il 2018, ma nella misura unica massima del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, fermo restando il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

    E’ stato anche approvato un ordine del giorno, presentato dall’on. Mollicone, che “in considerazione del fatto che per l’anno 2019 le comunicazioni d’accesso al credito d’imposta dovranno essere presentate dal 1 al 31 ottobre 2019, impegna il Governo ad individuare con apposito provvedimento, entro il 31 ottobre 2019, il limite di spesa per l’anno 2019 da destinare al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, compatibilmente con le altre misure la cui quantificazione degli oneri è imposta per legge, tenendo conto anche delle richieste di accesso presentate nell’anno precedente a quello di riferimento”.

    Il 6 agosto scorso, giorno dell’approvazione definitiva della disposizione in oggetto, il Presidente delle Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha espresso “soddisfazione per la norma che assicura, per il 2019 e gli anni seguenti, la copertura degli oneri necessari per la concessione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica” sottolineando che “ diventa così strutturale il finanziamento di una misura che incoraggia imprese e lavoratori autonomi ad utilizzare i giornali per pubblicizzare prodotti e servizi”.

  • FCP-FEDERAZIONE CONCESSIONARIE PUBBLICITÀ: L’ASSEMBLEA GENERALE CONFERMA MASSIMO MARTELLINI ALLA PRESIDENZA DELLA FEDERAZIONE

    L’Assemblea Generale FCP si è riunita il 18 Luglio per l’elezione del Presidente della Federazione. Confermato all’unanimità Massimo Martellini, al suo quinto mandato. L’Assemblea e il Consiglio federale che l’ha preceduta sono stati momento di confronto tra gli Associati FCP sulle attività svolte nell’ultimo biennio e in particolare sui diversi progetti che si stanno sviluppando. La Federazione rappresenta tutti i principali player e media operanti sul mercato: Quotidiani, Periodici, Televisione, Radio, Internet, Cinema, GO TV. “Il mercato degli investimenti pubblicitari sta attraversando una congiuntura sicuramente non favorevole, ma l’accento va posto sui cambiamenti strutturali che interessano in misura maggiore o minore i diversi mezzi” dichiara Martellini. “Un’evoluzione che si traduce all’interno della Federazione in iniziative volte a guidare il cambiamento in alcune forme di Comunicazione dell’attività delle Concessionarie. Aziende che svolgono un ruolo fondamentale anche a livello industriale per il mantenimento della qualità dell’Informazione. Nell’ultima parte dell’anno sono molteplici i progetti che saranno portati a compimento e di cui daremo via via notizia, frutto anche della collaborazione con le altre Associazioni rappresentanti il mercato”.

  • CREDITO D’IMPOSTA AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGIO DEI MINISTRI

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

    Clicca sul link per accedere al Decreto: Gazzetta Ufficiale

     

  • Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017. (Delibera n. 356/17/CONS). (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2017)

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    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017. (Delibera n. 356/17/CONS).

    FCP - icona per file ACROBAT PDF Delibera 356-17-CONS

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  • Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017. (Delibera n. 356/17/CONS). (GU Serie Generale n.225 del 26-09-2017)

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    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2017 è stato pubblicato il Decreto “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita’ di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e dell’assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017. (Delibera n. 356/17/CONS).

    FCP - icona per file ACROBAT PDF Delibera 356-17-CONS

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  • FIEG: Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati a partire dal 2017 su quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali

    Fieg 23/06/2017

    Vi informiamo che giovedì 15 giugno il Senato ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto legge n. 50/2017 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

    Il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento (che dovrà avvenire nei prossimi giorni e, comunque, entro il 23 giugno) entreranno in vigore le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge.

    Tra queste l’articolo 57-bis che prevede incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, a partire da quelli effettuati nel 2017, dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

    La misura era stata proposta dalla Fieg al Tavolo dell’editoria e oggetto di delega dalla legge n. 198/2016 (cd. legge editoria).

    Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali nella Legge di conversione del Decreto legge n. 50/2017

    La presente circolare si sofferma in particolare sulla disciplina relativa agli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici.

    Nello specifico, si prevede l’attribuzione di un credito di imposta, a decorrere dal 2018, in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

    Il credito d’imposta – che è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17 del d.lgs. 241/1997), previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria -, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito è aumentato al 90% nel caso di investimenti pubblicitari effettuati da piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative.

    Agevolati gli investimenti pubblicitari dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

    Il contributo previsto, sotto forma di credito d’imposta, sarà attribuito a partire dal 2018, relativamente agli investimenti effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione (ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge), incrementali rispetto a quelli di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

    La norma infatti stabilisce l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta a partire dal 2018: pertanto a tale data (2018) dovrà essere già maturato il credito (per poterlo “attribuire”).

    Gli investimenti incrementali agevolabili sono quindi quelli effettuati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della disposizione e il 31 dicembre 2017 (incrementali rispetto a quelli di analoga natura effettuati nell’anno precedente): la realizzazione di tali investimenti incrementali costituisce il necessario requisito per l’attribuzione del beneficio nel corso del 2018.

    Tale interpretazione è suffragata da due considerazioni:

    1. sarebbe priva del necessario requisito della necessità ed urgenza la disposizione di un decreto legge applicabile agli investimenti pubblicitari effettuati 7 mesi dopo l’emanazione della misura incentivante;

    2. l’applicazione dell’incentivo a partire dagli investimenti effettuati nel 2018 produrrebbe l’effetto di indurre le imprese e i professionisti a rinviare gran parte degli investimenti programmati per il 2017 al 2018 (quando sarebbe disponibile l’incentivo) e, pertanto, contrasterebbe con le finalità della norma in quanto comporterebbe la conseguenza di deprimere un mercato che, invece, la misura intende sviluppare.
    Sulla questione si segnala un ordine del giorno (G/2853/218/5 a firma del senatore Lai, accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n.50/2017) che impegna il Governo a chiarire che “il credito d’imposta in oggetto si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, incrementali rispetto a quelli, di analoga natura, effettuati nell’anno precedente.

    Tenuto conto che le spese sono riferite all’anno in corso (2017), si ritiene che i valori da porre a confronto ai fini della misura degli investimenti pubblicitari incrementali (“le spese di analoga natura sostenute nell’anno precedente”) debbano essere adeguatamente riconsiderati.

    DPCM entro 120 giorni con modalità e criteri di attuazione del credito d’imposta

    La definizione delle ulteriori modalità e criteri di attuazione del credito d’imposta è demandata ad un DPCM, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

    Compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato

    Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

    A tale proposito si ritiene che la misura in oggetto costituisca un aiuto non selettivo, non rilevante ai sensi del Trattato UE e, di conseguenza, al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato. E’ da ritenere, infatti, che il beneficio previsto – per la parte che prevede il credito d’imposta del 75% – non sia indirizzato a favorire alcune imprese (in quanto applicabile a tutte le imprese di tutti i settori), sia esteso all’intero territorio nazionale e privo, nelle procedure di erogazione, di alcun potere discrezionale da parte dell’amministrazione pubblica: caratteristiche proprie degli aiuti non selettivi, per i quali non trova applicazione la disciplina degli aiuti di Stato.

    Qualche dubbio sussiste, invece, limitatamente alla differenza rispetto alla misura ordinaria, per l’elevazione della misura del credito d’imposta al 90%, riservata alle microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, che potrebbe non avere i necessari caratteri di non selettività. In tal caso comunque l’applicazione della regola del de minimis, relativa agli aiuti di piccola entità, potrebbe eventualmente ulteriormente ridurre la portata del problema.

    Credito d’imposta concesso nel limite massimo di spesa annualmente stabilito

    Il credito di imposta è concesso, in ogni caso, nel limite massimo di spesa stabilito annualmente con il DPCM che ripartisce le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, co. 4, primo periodo, della L. 198/2016). Con il medesimo DPCM si stabiliscono, altresì, i criteri di ripartizione dell’onere a carico di ciascuna amministrazione.

    Le risorse destinate al credito di imposta sono iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF e trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” per la regolazione contabile delle compensazioni.

    Nel riservarci ulteriori approfondimenti, ci è gradita l’occasione per inviare i migliori saluti.

    IL RESPONSABILE AREA RELAZIONI ESTERNE
    (Arcangelo Iannace)

  • Obbligo di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25 gennaio 2017)

    Fieg 26/01/2017

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 che definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.

    Il Decreto in oggetto costituisce l’attuazione di quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) che prevede, “al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità”, l’utilizzo anche della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata (vedi la circolare Fieg n. 16 del 20 aprile 2016).

    La disposizione del Codice – prevedendo l’utilizzo della stampa quotidiana nella pubblicazione dei bandi e degli avvisi – aveva recepito le osservazioni formulate da Fieg a Governo e Parlamento (ricordiamo il convegno del 18 giugno 2015 con la partecipazione del Presidente del Senato Pietro Grasso e del Presidente dell’Anac Raffaele Cantone) volte a sottolineare come il ricorso esclusivo ad Internet non sia in grado di garantire la necessaria trasparenza delle procedure di gara e il ruolo insostituibile della stampa a difesa della legalità e nel contrasto alla corruzione.

    L’intensa e continua attività di pressione della Fieg era valsa a mutare radicalmente l’impostazione contenuta nell’originario schema di Codice in cui si prevedeva esclusivamente il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico.

    La pubblicazione del Decreto rende ora operativa l’indicazione del legislatore. In particolare, l’articolo 3 del Decreto stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è effettuata:

    1. per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra 500mila euro e la soglia comunitaria (5,225 milioni di euro), per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
    2. per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie (indicate dall’articolo 35, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016), per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

    Inoltre, specifica che, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, per area interessata si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto, nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.

    L’articolo 4 del Decreto stabilisce gli stessi obblighi di pubblicazione per gli avvisi di post-informazione relativi agli appalti aggiudicati.

    Infine, per quanto riguarda le spese per la pubblicazione, l’articolo 5 del decreto prevede il rimborso nei confronti della stazione appaltante da parte dell’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

    La pubblicazione del Decreto è di particolare significato perché, oltre a garantire il mantenimento degli obblighi sine die, riafferma l’importante ruolo che la stampa quotidiana è in grado di assolvere nell’informare i cittadini. Il Decreto, infatti, riconosce pienamente e definitivamente quanto sostenuto dalla Fieg: gli obblighi di pubblicità sui giornali quotidiani costituiscono un investimento necessario che consente ai cittadini e all’opinione pubblica la conoscenza di atti e procedure amministrative di particolare importanza.

  • Conversione in Legge dl n. 66.2014 – Pubblicità appalti sui quotidiani

    C 2433 – conversione in legge dl n. 66/2014 – pubblicità appalti sui quotidiani

    Definitivamente approvato – in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

    Mercoledì 18 giugno, l’Assemblea della Camera ha approvato, definitivamente e senza modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato, il disegno di legge (S 1465) di conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, già approvato dal Senato il 5 giugno scorso (S 1465).

    L’articolo 26 – come modificato dal Senato – cancella, ma a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi dei contratti pubblici sui quotidiani.

    In particolare, il comma 1 modifica il comma 7 dell’articolo 66 e il comma 5 dell’articolo 122 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in modo da eliminare sia l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi degli appalti sopra la soglia comunitaria su almeno 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (comma 7, articolo 66) che l’obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi a lavori di importo superiore a 500mila euro su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori (comma 5, articolo 122).

    Il comma 1 bis ‐ inserito nel corso dell’esame da parte del Senato ‐ differisce al 1° gennaio 2016 l’applicazione delle nuove disposizioni ‐ in vigore dal giorno di entrata in vigore del decreto legge (24 aprile 2014) ‐ che prevedono l’obbligo di pubblicare solo online gli avvisi e i bandi dei contratti pubblici.

    Il comma 1‐ter ‐ anch’esso inserito nel corso dell’esame da parte del Senato ‐ fa salvi gli effetti che dovessero derivare dall’attuazione delle disposizioni del comma 1, prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto‐legge.

    Riportiamo qui di seguito il testo dell’articolo 26 con le modifiche (in neretto) introdotte dal Senato:

    Art. 26.

    (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

    1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
    “7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
    7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”;
    b) all’articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:
    “5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
    5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”;

    1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

    1-ter. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 prodottisi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.